Le imprese retiste associate a Trasky sono in grado di svolgere le attività oltre i confini nazionali, per il cui esercizio è necessario, salvo eccezioni, essere in possesso dei requisiti utili all’ottenimento delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci in ambito sia comunitario che extracomunitario.

Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada è regolato dalla Convenzione di Ginevra del 1956, e modificato nel 1978. La convenzione, nota come CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route), stabilisce la responsabilità del vettore per danno o perdita e ritardo nella riconsegna, consentendo al medesimo vettore di esonerarsi da tale responsabilità solo se la perdita, avaria o ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto o a un suo ordine, non dipendente da colpa del vettore, a vizio proprio della merce o a circostanze inevitabili e non rimediabili da parte del vettore. La convenzione indica nella lettera di vettura il documento principe nel quale deve essere recepito il contratto di trasporto, in ogni caso la mancanza, la perdita o l’irregolarità non pregiudicano l’esistenza ne la validità del contratto di trasporto secondo i contenuti della convenzione.